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Sez. L, Sentenza n. 5019 del 27/04/1992 (Rv. 477011 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali | Attività lavorativa in giornate destinate al riposo senza fruizione del medesimo in altro giorno della settimana - Diritti del lavoratore - Al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale - Liquidazione del danno - Obbligo del giudice del merito - Criteri - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477011-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali

Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa in giornate destinate al riposo, senza fruizione del medesimo in altro giorno della settimana, il lavoratore ha diritto - oltre che alla retribuzione (ai sensi dell'art. 2126, secondo comma, cod. civ.) ed (eventualmente) alla maggiorazione retributiva per la penosità del lavoro domenicale - al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale, previsto, a tutela del prestatore, dagli artt. 36, terzo comma, Cost. e 2109, primo comma, cod. civ.. La liquidazione di tale danno, il quale non è determinabile in astratto e non va necessariamente quantificato in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, spetta al giudice del merito (che deve tener conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e può utilizzare strumenti ed istituti affini previsti dalla contrattazione collettiva), dovendo tale giudice astenersi dalla liquidazione predetta solo nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per il mancato riposo e questa in mancanza di prova atta a vincere la presunzione di sufficienza che assiste la relativa determinazione proveniente dalle contrapposte organizzazioni sindacali - sia da lui ritenuta sufficiente a risarcire il danno suindicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)