Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 05/08/1968 (Rv. 335456 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - ESTREMI- MANCATA ALLEGAZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - ESTREMI- MANCATA ALLEGAZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna, eseguita dall'agente postale, del piego contenente l'atto da notificare al destinatario. Pertanto, e inammissibile l'impugnazione notificata per posta, se all'originale dell'atto non sia allegato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, mancando in siffatta ipotesi la dimostrazione di uno dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e vertendosi in tema di inesistenza dell'atto e non di semplice irregolarita. (V. 2389-65 495-65 1567-64 2817-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 6, Legge 10/06/1951 num. 1128 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)