Sez. 2, Sentenza n. 3310 del 27/10/1972 (Rv. 361131 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA DEL PIEGO POSTALE - NECESSITA - AVVISO DI RICEVIMENTO - OMESSA ALLEGAZIONE ALL'ORIGINALE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA DEL PIEGO POSTALE - NECESSITA - AVVISO DI RICEVIMENTO - OMESSA ALLEGAZIONE ALL'ORIGINALE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna al destinatario, eseguita dall'agente postale, del piego contenente l'atto da notificare. Pertanto, e inammissibile l'impugnazione notificata per posta, se all'originale dell'atto non sia allegato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, mancando in siffatta ipotesi la dimostrazione di uno dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e vertendosi in tema di inesistenza dell'atto e non di semplice irregolarita. (Conf 2805'68, mass n 335456; 495'65; 597'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)