Sez. 2, Sentenza n. 3967 del 04/12/1974 (Rv. 372544 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - RICEVUTA DI RITORNO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - RICEVUTA DI RITORNO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE.*
Il ricorso per Cassazione notificato a mezzo del servizio postale e inammissibile qualora non venga prodotto l'avviso di ricevimento che, facendo fede dell'avvenuta consegna del plico e delle sue modalita nel termine prescritto, rende possibile verificare la validita e la tempestivita dell'impugnazione, eccettuato il solo caso in cui la parte intimata si sia costituita, senza eccepire l'avvenuto decorso del termine per la notificazione dell'impugnazione. (Conf 3338'73, mass n 367237; 150'73, mass n 361917; (Conf 3310'72, mass n 361131; 3731'71, mass n 355526; (Conf 3010'71, mass n 354293; 2805'68, mass n 335456).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)