Sez. 2, Sentenza n. 4413 del 13/01/2016 Ud. (dep. 03/02/2016) Rv. 266154 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Corretto calcolo della pena ex art. 63, comma quarto, cod. proc. pen. - Aumento di pena per la continuazione senza determinare una pena superiore rispetto a quella inflitta in primo grado - Legittimit` - Violazione del divieto - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda ad un corretto calcolo della pena nel rispetto della previsione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. e, pur disponendo un aumento di pena pecuniaria a titolo di continuazione - non calcolata dal primo giudice - irroghi in concreto una pena non superiore a quella inflitta in primo grado. (Fattispecie in cui il giudice d'appello, applicando correttamente il predetto art. 63, aveva applicato una identica pena pecuniaria ed una pena detentiva inferiore a quella irrogata in primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)