Sez. 2, Sentenza n. 4378 del 04/08/1982 (Rv. 422362 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La notificazione dell'appello viziata relativamente alla persona od al luogo in cui deve essere eseguita non è affetta da inesistenza giuridica, bensì soltanto da nullità, sanabile ex tunc con la Costituzione in giudizio della parte ovvero attraverso la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 2076/82, mass n 419941; (V 6026/81, mass n 416811; (V 1349/81, mass n 411970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)