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Sez. 3, Sentenza n. 1349 del 10/03/1981 (Rv. 411970 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO EFFETTUATA IN TERMINE, MA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA PARTE ALL'ATTO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - OMESSA SANATORIA - CONSEGUENZE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411970-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO EFFETTUATA IN TERMINE, MA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA PARTE ALL'ATTO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - OMESSA SANATORIA - CONSEGUENZE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

La notificazione dell'appello effettuata in termine, ma non nel luogo indicato dalla parte, ai sensi dell'art 330 primo comma cod proc civ all'atto della notificazione della sentenza, non e inesistente, bensi nulla e sanabile ex tunc mediante la Costituzione della parte, sia pure dopo la scadenza del termine per impugnare ed ancorche effettuata al solo scopo di eccepire la nullita, ovvero in caso di mancata Costituzione, mediante la rinnovazione della notificazione, nel termine perentorio che l'istruttore, di propria iniziativa o a seguito di apposito provvedimento del collegio abbia assegnato all'appellante a norma dell'art 291 cod proc civ la quale rinnovazione non e preclusa dalla avvenuta scadenza del termine per appellare, stante l'effetto della rinnovazione medesima, impeditivo di ogni decadenza. In difetto di tale sanatoria, la nullita della notificazione, incidendo sulla integrita del contraddittorio, estende i suoi effetti all'intero processo che ne e seguito ed alla sentenza che lo ha definito; tuttavia, qualora il giudice d'appello non abbia ottemperato al disposto di cui all'art i91 cod proc civ la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullita della notificazione dello atto di appello e, conseguentemente, dell'intero giudizio di secondo grado, ivi compresa la sentenza impugnata, deve pronunciare l'annullamento di quest'ultima con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dello appellato l'atto di impugnazione ed essendo, quindi, superflua una sua nuova notificazione, sara sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art 392 cod proc civ. (V 3834/79, mass n 400293; (Conf 3901/80, mass n 407786; (Conf 1872/79, mass n 398255; (Conf 4754/78, mass n 394448; (Conf 1648/76, mass n 380420).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)