Sez. L, Sentenza n. 2076 del 05/04/1982 (Rv. 419941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA PARTE ALL'ATTO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA PARTE ALL'ATTO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La notificazione dell'appello effettuata in termine, ma non ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., nel luogo indicato dalla parte all'atto della notificazione della sentenza non è inesistente, bensì nulla e sanabile ex tunc mediante la Costituzione della parte medesima, sia pure dopo la scadenza del termine per impugnare ed ancorché effettuata al solo scopo di eccepire la nullità, oppure, in caso di mancata Costituzione, mediante la rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che l'istruttore, di propria iniziativa o a seguito di apposito provvedimento del collegio, abbia assegnato all'appellante a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (V 6026/81, mass n 416811; (V 1349/81, mass n 411970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)