Sez. L, Sentenza n. 4910 del 13/08/1981 (Rv. 415654 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - 'RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILÈ PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DELL'ATAN - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - PROBLEMA DELLA COMPATIBILITÀ DEL MECCANISMO DI RIMBORSO CON L'OBBLIGO TRIBUTARIO DI RIVALSA E DELLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA COLLETTIVA CONTENENTE LA PREVISIONE DI DETTO RIMBORSO - ESAME D'UFFICIO - PRESUPPOSTO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - 'RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILÈ PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DELL'ATAN - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - PROBLEMA DELLA COMPATIBILITÀ DEL MECCANISMO DI RIMBORSO CON L'OBBLIGO TRIBUTARIO DI RIVALSA E DELLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA COLLETTIVA CONTENENTE LA PREVISIONE DI DETTO RIMBORSO - ESAME D'UFFICIO - PRESUPPOSTO.*
Affinché il "rimborso di ricchezza mobile" - cui fanno riferimento l'art. 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 e l'art. 15 dello accordo aziendale 28 ottobre 1938 intervenuti fra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli (a.T.A.N.) e i suoi dipendenti - possa essere inquadrato, ai fini della sua computabilità nella retribuzione pensionabile, nella categoria delle competenze accessorie considerate dall'art. 20, lett. C), della legge 28 luglio 1961 n. 830, e cioè fra le competenze spettanti con continuità e stabilite in misura fissa per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica da accordi nazionali o aziendali, occorre che, da parte del giudice, siano anzitutto accertate, con congrua motivazione, la natura retributiva dell'indennità nonché la sua continuità e la sua fissazione in astratto e in via generale per gruppi di qualifiche, con la conseguenza che solo in caso positivo ne deriva l'esame d'ufficio del problema della compatibilità del meccanismo di rimborso con lo ulteriore Esercizio obbligatorio della rivalsa da parte del datore di lavoro e della nullità della clausola contenente tale previsione siccome in contrasto con la normativa tributaria (art. 127 T.U. N. 645 del 1958; d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 602) (V. 407/81, mass. N. 410873; (V. 391/80, mass. N. 403771; (V. 17/80, mass. N. 403380; (V. 6296/79, mass. N. 403026; (V. 5857/79, mass. N 402519; (V. 4910/81, mass. N. 415281).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)