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Sez. L, Sentenza n. 4570 del 13/07/1981 (Rv. 415281 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - 'RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILÈ PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DELL'ATAN - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - PROBLEMA DELLA COMPATIBILITA DEL MECCANISMO DI RIMBORSO CON L'OBBLIGO TRIBUTARIO DI RIVALSA E DELLA NULLITA DELLA CLAUSOLA COLLETTIVA CONTENENTE LA PREVISIONE DI DETTO RIMBORSO - ESAME D'UFFICIO - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1981-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415281-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - 'RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILÈ PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DELL'ATAN - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - PROBLEMA DELLA COMPATIBILITA DEL MECCANISMO DI RIMBORSO CON L'OBBLIGO TRIBUTARIO DI RIVALSA E DELLA NULLITA DELLA CLAUSOLA COLLETTIVA CONTENENTE LA PREVISIONE DI DETTO RIMBORSO - ESAME D'UFFICIO - PRESUPPOSTO.*

Affinche il 'rimborso di ricchezza mobilè - cui fanno riferimento l'art 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 e l'art 15 dello accordo aziendale 28 ottobre 1938 intervenuti fra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli (atan) e i suoi dipendenti - possa essere inquadrato, ai fini della sua computabilita nella retribuzione pensionabile, nella categoria delle competenze accessorie considerate dall'art 20, lett C), della legge 28 luglio 1961 n 830, e cioe fra le competenze spettanti con continuita e stabilite in misura fissa per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica da accordi nazionali o aziendali, occorre che, da parte del giudice, siano anzitutto accertate, con congrua motivazione, la natura retributiva dell'indennita nonche la sua continuita e la sua fissazione in astratto e in via generale per gruppi di qualifiche, con la conseguenza che solo in caso positivo ne deriva l'esame d'ufficio del problema della compatibilita del meccanismo di rimborso con l'ulteriore Esercizio obbligatorio della rivalsa da parte del datore di lavoro e della nullita della clausola contenente tale previsione siccome in contrasto con la normativa tributaria (art 127 tu n 645 del 1958; DPR 29 settembre 1973 n 600 e 602). (V 407/81, mass n 410873; (V 391/80, mass n 403771; (V 17/80, mass n 403380; (V 6296/79, mass n 403026; (V 5857/79, mass n 402519).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 20/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)