Sez. 1, Sentenza n. 9486 del 15/03/1976 Ud. (dep. 08/10/1976) Rv. 134484 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE -REATI CONCERNENTI ARMI ED ESPLOSIVI - NECESSITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - DEROGA ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLO ART 502 COD PROC PEN.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE -REATI CONCERNENTI ARMI ED ESPLOSIVI - NECESSITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - DEROGA ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLO ART 502 COD PROC PEN.*
L'art 35 della legge 18 aprile 1975, n 110, rendendo obbligatoria l'adozione del giudizio direttissimo per i reati concernenti le armi e gli esplosivi (anche se puniti soltanto con la pena della ammenda), contiene una deroga alle condizioni previste dall'art 502 cod proc pen per l'instaurazione del rito direttissimo tipico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)