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Sez. L, Sentenza n. 1527 del 07/03/1986 (Rv. 444895 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO CAPITATO DURANTE SOSTE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444895-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO CAPITATO DURANTE SOSTE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del T.U. Sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) si realizza non con la semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante l'orario di lavoro e nell'ambiente di esecuzione del lavoro ovvero nel mentre il lavoratore si rechi al lavoro o lasci questo per rincasare, ma con la circostanza che il fatto determinante l'infortunio rientri effettivamente nell'ambito del lavoro affidato all'operaio o anche nell'ambito delle necessità della vita, immediatamente connesse a tale lavoro, e che tale fatto costituisca un rischio specifico proprio di una determinata attività lavorativa, sia esso inerente all'atto materiale del lavoro specifico, sia esso inerente a tutto ciò che dell'attività lavorativa è accessorio e con essa è connesso. Di conseguenza anche le brevi soste dell'attività lavorativa per la consumazione dei pasti non valgono, nel caso in cui il lavoratore sia colpito da infortunio nell'ambiente stesso di lavoro, o comunque nell'interno dello stabilimento nel recarsi alla mensa aziendale, durante il corso di esse, ad interrompere il nesso di occasionalità fra il lavoro ed il sinistro, quanto tra l'uno e l'altro sussiste un nesso eziologico, sia pure indiretto e riflesso, e l'evento lesivo non sia ricollegabile al cosiddetto rischio elettivo, cioè a quella particolare situazione nella quale il lavoratore sia venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)