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Sez. L, Sentenza n. 14728 del 26/06/2006 (Rv. 590927 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Verifica della sussistenza di uno dei tre vizi di legittimità del provvedimento - Ammissibilità - Sostituzione dell'amministrazione negli accertamenti e nelle valutazioni di merito - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590927-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto Amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento - incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere - ma non ha il potere di sostituire l'amministrazione negli accertamenti e valutazioni di merito che sono di sua esclusiva competenza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso in cui si lamentava l'erroneità della valutazione dell'amministrazione nel disporre la cassa integrazione straordinaria in favore dei giornalisti di un quotidiano senza muovere specifiche censure alla decisione di merito che aveva escluso profili di illegittimità estrinseca del provvedimento amministrativo o di violazione di legge, ma pretendendo un inammissibile controllo di merito circa l'idoneità delle scelte dell'amministrazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)