Sez. L, Sentenza n. 290 del 13/01/1984 (Rv. 432567 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA NON APPLICABILE ALLO SPECIFICO RAPPORTO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI - NATURA DEL LAVORO, CARATTERISTICHE PECULIARI DELL'ATTIVITÀ, NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA ED EQUITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA NON APPLICABILE ALLO SPECIFICO RAPPORTO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI - NATURA DEL LAVORO, CARATTERISTICHE PECULIARI DELL'ATTIVITÀ, NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA ED EQUITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui manchi una disciplina collettiva del settore, come nel caso in cui questa sussista ma preveda un trattamento retributivo risultante inadeguato in relazione ai principi dell'art. 36 cost., il giudice del merito, adito per la Determinazione della giusta retribuzione, può avvalersi di una regolamentazione collettiva non applicabile allo specifico rapporto ma utilizzabile come parametro (ove ritenga che essa sia conforme ai principi suddetti) o fondare la sua statuizione sulla natura del lavoro svolto, sulle caratteristiche peculiari che differenziano attività lavorative soltanto in astratto comparabili, sulle nozioni di comune esperienza o, in difetto, su ogni altro elemento utile, non esclusa la possibilità del ricorso alla Determinazione equitativa, salvo sempre il dovere di enunciare in modo chiaro i criteri utilizzati, per consentire il controllo di legalità della motivazione. (V 2254/80, mass n 405926; (V 1020/80, mass n 404476; (V 91/79, mass n 396145; (V 125/76, mass n 378761).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)