diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18450 del 03/12/2003 (Rv. 568620 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE | Azione di ripetizione dell'indebito versamento - Basata sulla mera irregolarità della procedura di esazione - Termine di sei mesi - Affermazione - Fondamento - Contribuente che contesti il potere impositivo in radice - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568620-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE

In tema di rimborsi di tributi locali, l'azione per la ripetizione dell'indebito del contribuente, il quale abbia spontaneamente pagato ad un Comune - che, a sua volta, abbia azionato la pretesa tributaria in base ad un avviso di mora - e abbia, in seguito, chiesto la ripetizione di quanto versato sulla considerazione della sola irregolarità della procedura di esazione, per essere il titolo (ruolo esattoriale) inesistente o invalido, senza alcuna deduzione (o prova) circa la illegittimità della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 285 TULF di cui al R.D. n. 1175 del 1931, deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo, diversamente dall'azione di contestazione del potere impositivo del Comune per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti per la costituzione del rapporto d'imposta, che è sottratta al termine di decadenza indicato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)