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Sez. L, Sentenza n. 745 del 07/02/1989 (Rv. 461781 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - INOSSERVANZA - NULLITÀ CONSEGUENTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461781-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - INOSSERVANZA - NULLITÀ CONSEGUENTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'inosservanza del termine (dieci giorni dalla data della pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza) entro il quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 415 cod. proc. civ., il ricorso, unitamente al decreto anzidetto, deve essere notificato al convenuto non determina alcuna nullità - e non comporta quindi la rinnovazione della notifica eseguita oltre detto termine - sempreché sia stato rispettato il termine di comparizione (trenta giorni fra la data della notifica e l'udienza di discussione) stabilito dal quinto comma dello stesso articolo. (V 5030/81, mass n 415810; (Conf 1835/88, mass n 457788; (Conf 5551/84, mass n 437222).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)