Sez. L, Sentenza n. 3383 del 07/04/1999 (Rv. 525035 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Assoluta - Attribuzione dell'assegno integrativo mensile - Condizioni - Menomazioni di cui alla "tabella allegato n.3" del d.P.R. n.1124 del 1965 - Tassatività - Conseguenze - Fattispecie relativa a censura della sentenza impugnata per motivazione insufficiente circa la descrizione delle patologie sofferte dall'assicurato.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In base all'art. 76 del d.P.R. n. 1124 del 1965, affinché alla rendita si aggiunga l'attribuzione dell'assegno integrativo mensile non bastano la sussistenza di una invalidità permanente assoluta né la necessità di un'assistenza personale continuativa, ma occorre che l'invalidità permanente assoluta consegua ad una delle menomazioni elencate nella "tabella allegato n. 3" del citato decreto, la quale ha natura non esemplificativa ma tassativa. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato, per insufficiente motivazione, la sentenza di merito che, non contenendo una specifica descrizione delle patologie sofferte dall'assicurato, non consentiva di appurare se la gravità dei sintomi manifestatisi fosse quella richiesta per l'attribuzione dell'assegno integrativo).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)