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Sez. 3, Sentenza n. 5986 del 12/11/1981 (Rv. 416772 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - COSE AVENTI UN PREZZO RISULTANTE DA MERCURIALI - MANCATA PRODUZIONE DELLE MERCURIALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CERTIFICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - SUFFICIENZA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416772-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - COSE AVENTI UN PREZZO RISULTANTE DA MERCURIALI - MANCATA PRODUZIONE DELLE MERCURIALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CERTIFICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - SUFFICIENZA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Per l'applicazione della regola in tema di risarcimento del danno da inadempienza contrattuale nella vendita di cose che abbiano un prezzo risultante, tra l'altro, da mercuriali - ipotesi in cui il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui la consegna doveva essere effettuata - è sufficiente che si raggiunga la giudiziale certezza sull'esistenza delle mercuriali e sul loro contenuto, anche se questi documenti non vengono prodotti in giudizio, potendo i relativi elementi di fatto desumersi anche da una certificazione della camera di commercio, la cui interpretazione appartiene al giudice del merito, il convincimento del quale non è sindacabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione logica e giuridica. (Conf 2349/71, mass n 353238; (Conf 2659/67, mass n 330076, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)