Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 20/07/1971 (Rv. 353238 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - COSA CON PREZZO RISULTANTE DA MERCURIALI - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DIFFERENZA TRA IL PREZZO PATTUITO E QUELLO CORRENTE - PROVA DEL DANNO - CERTIFICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - SUFFICIENZA.*
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - COSA CON PREZZO RISULTANTE DA MERCURIALI - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DIFFERENZA TRA IL PREZZO PATTUITO E QUELLO CORRENTE - PROVA DEL DANNO - CERTIFICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - SUFFICIENZA.*
Il principio generale, in tema di inadempienza contrattuale, secondo cui il risarcimento del danno e comprensivo della perdita subita dal creditore e del mancato guadagno, ove entrambi ne siano conseguenza immediata e diretta, trova, in tema di compravendita, un'applicazione particolare nell'art 1518 cod civ limitatamente a quelle cose che abbiano per oggetto un prezzo risultante, tra l'altro, da apposite mercuriali. In tal caso la rivalsa del danno e costituita dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui la consegna deve essere effettuata. Per l'applicazione del principio e sufficiente che si raggiunga la giudiziale certezza sull'esistenza delle mercuriali e sul loro contenuto, ma non occorre che vengano prodotti in giudizio questi documenti potendo tali elementi di fatto desumersi anche da una certificazione della camera di commercio. (Conf 2659'67, mass n 330076).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)