Sez. 6, Sentenza n. 35767 del 01/03/2007 Cc. (dep. 28/09/2007) Rv. 237982 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione in pendenza del deposito della motivazione della sentenza - Operatività nei confronti di imputati latitanti - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per il deposito della motivazione della sentenza, opera nei confronti della situazione processuale obiettivamente considerata ed esplica, pertanto, i suoi effetti nei confronti di tutti coloro che vi sono sottoposti, sia degli imputati già detenuti nel corso del giudizio, sia di quelli che, giudicati in stato di latitanza o di libertà, siano sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)