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Sez. 1, Sentenza n. 7667 del 17/12/2004 Cc. (dep. 01/03/2005) Rv. 231172 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Sospensione in pendenza del deposito della motivazione della sentenza - Operatività nei confronti di imputati giudicati in stato di libertà e sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo della sentenza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231172-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione

La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza del deposito della motivazione della sentenza di condanna, (art. 304, comma primo, lett. c e 544, comma terzo, cod. proc. pen.) esplica i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato giudicato in stato di libertà e sottoposto a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo della sentenza, avuto riguardo alla previsione dell'art. 304 succitato, per il quale gli effetti sospensivi si producono nei confronti di tutti gli imputati detenuti, indipendentemente dal momento iniziale di tale stato, nonché alla violazione del principio di eguaglianza, che comporterebbe l'opposta soluzione, quale conseguenza di un diverso trattamento, a fronte di una medesima situazione oggettiva, tra imputati solo originariamente liberi e quelli ab initio detenuti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)