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Sez. 2, Sentenza n. 34862 del 14/11/2000 Cc. (dep. 20/09/2001) Rv. 220881 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione in pendenza del deposito della motivazione - Riferibilità agli imputati non detenuti al momento della condanna - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220881-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini di custodia cautelare nel caso previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e cioè nelle more del deposito di motivazione non contestuale della sentenza, riguarda la fase del giudizio in atto e deve, pertanto, essere disposta dal giudice di tale fase, pur non conseguendo dal relativo provvedimento la posposizione della data di decorrenza dei termini della fase successiva, che resta fissata in quella della pronuncia di sentenza di condanna ovvero in quella dell'eventuale, sopravvenuta esecuzione della custodia nei confronti di soggetto che, all'atto di tale pronuncia, fosse in stato di latitanza. Ne consegue che la sospensione già disposta nei confronti dei coimputati detenuti non opera per il latitante catturato in pendenza del deposito della motivazione, salva la facoltà del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di adottare anche nei suoi confronti apposito provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)