Sez. 1, Sentenza n. 28482 del 27/06/2003 Cc. (dep. 02/07/2003) Rv. 225276 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Particolare complessità del dibattimento - Provvedimento adottato nei confronti degli imputati detenuti - Sopravvenuta cattura di imputati latitanti - Sospensione da disporre anche nei loro confronti - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 304 comma 2 cod. proc. pen. ha natura oggettiva e spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato latitante; tuttavia, qualora il provvedimento sospensivo circoscriva, anche implicitamente, i suoi effetti solo agli imputati in stato di custodia cautelare, ad esso deve necessariamente seguire un altro analogo provvedimento di sospensione nei confronti degli imputati latitanti e successivamente catturati, pure attinti dalla medesima misura, i quali sono legittimati, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare soltanto il provvedimento che li riguardi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)