Sez. L, Sentenza n. 19668 del 11/09/2009 (Rv. 609670 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Impugnazione delle sentenze corrette - Termine - Decorrenza - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Necessità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il disposto di cui all'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. - secondo il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile per l'impugnazione il termine ordinario di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di correzione di errore materiale relativo alla decorrenza della prestazione, erroneamente indicata in motivazione ma correttamente riportata in dispositivo e, quindi, di errore evidente, non tale da suscitare un'obiettiva ambiguità sull'effettivo contenuto della sentenza, nella quale era stato peraltro specificato che tale data era riferita al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, proposta pacificamente in un certo tempo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)