Sez. 5, Sentenza n. 28189 del 26/11/2008 (Rv. 606021 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Impugnazione delle sentenze corrette - Termine - Decorrenza - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Necessità - Fattispecie in tema di contenzioso tributario.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Nel caso di correzione della sentenza di primo grado, il termine annuale per proporre appello decorre dalla data del deposito del provvedimento di correzione, se l'errore corretto era tale da suscitare una obiettiva ambiguità sull'effettivo contenuto della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che appartenesse a quest'ultima categoria l'errore col quale la sentenza di primo grado del giudice tributario, in luogo di affermare doversi "rigettare il ricorso", aveva statuito doversi "accogliere il ricorso", ed ha di conseguenza ritenuto che il termine c.d. "lungo" per impugnare la decisione decorresse dalla data del deposito del provvedimento di correzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)