Sez. 3, Ordinanza n. 22658 del 02/12/2004 (Rv. 578642 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Riapertura dei termini dell'impugnazione - Condizioni e limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il disposto dell'art.288 ult. comma cod.proc.civ. - secondo cui le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)