Sez. L, Sentenza n. 5822 del 08/05/2000 (Rv. 536257 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Norme elastiche (clausole generali) - Interpretazione - Collegamento della previsione astratta al caso concreto - Attività esclusiva del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Condizioni - Fattispecie in tema di licenziamento per giusta causa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
In relazione alle norme che si dicono "elastiche" perché, al fine di sanzionare sotto il profilo disciplinare fatti omissivi o commissivi posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie o tenuti ad osservare determinati comportamenti nei confronti di altri soggetti, rimandano, quanto alla definizione della illiceità della condotta, a modelli o clausole di contenuto generale per l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali costituenti l'illecito, è compito esclusivo del giudice di merito collegare la previsione normativa astratta al caso concreto, valutando il comportamento dei singoli sotto il profilo disciplinare e facendo ricorso, ove necessario, a regole ricavabili, oltre che da specifiche previsioni di legge, anche da canoni di condotta espressi dalla collettività o da principi deontologici dettati all'interno di determinati sistemi; la suddetta attività interpretativa e sussuntiva del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. solo ove questi, esorbitando dal caso concreto, abbia espresso valutazioni giuridiche palesemente erronee nell'individuare le clausole generali richiamate dalla norma ed il loro significato. (Principio affermato in relazione all'interpretazione dei concetti di giusta causa e giustificato motivo oggettivo del licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 ter, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/05/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)