Sez. L, Sentenza n. 10514 del 22/10/1998 (Rv. 519996 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Obblighi di correttezza e buona fede - Funzione integrativa - Natura giuridica - Norme elastiche - Configurabilità - Individuazione - Rispetto dei principi giuridici costituenti la civiltà del lavoro - Necessità - Conseguenze - Sindacato in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'incidenza di un non corretto impiego di certificato medico nella giustificazione di un'assenza per malattia e ai limiti della rilevanza della mancanza di recidiva sulla gravità delle infrazione disciplinare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Gli obblighi di correttezza e buona fede che, nel rapporto di lavoro, hanno la funzione di salvaguardare l'interesse della controparte alla prestazione dovuta e all'utilità che la stessa le assicura, imponendo una serie di comportamenti di contenuto atipico, vengono individuati mediante un giudizio applicativo di norme elastiche e soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge; infatti gli obblighi stessi vanno individuati con il rispetto del complesso di regole in cui si sostanzia la civiltà del lavoro in un certo contesto storico - sociale, vale a dire dell'assieme dei principi giuridici puntualizzati dalla giurisdizione di legittimità, e vengono quindi ad assumere la consistenza di "standard" che rispetto a detti principi sono in rapporto essenziale ed integrativo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, in relazione a un licenziamento disciplinare, aveva ritenuto giustificabile il comportamento del lavoratore il quale, a seguito di un'assenza di un giorno - la cui mattinata sarebbe stata impiegata per la raccolta di funghi - aveva taciuto al datore di lavoro che il certificato medico prodotto gli era stato rilasciato nel pomeriggio e pertanto non copriva l'assenza ingiustificata del mattino; e che altresì aveva dato rilievo alla mancanza di recidiva, senza tenere presente la non decisività dell'assenza di precedenti, poiché la gravità delle mancanze va valutata in relazione ad ogni aspetto del caso concreto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)