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Sez. U, Sentenza n. 5 del 18/01/2001 (Rv. 543248 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Art. 18 R.D. legge n.511/1946 - Clausola generale - Configurabilità - Illecito disciplinare - Individuazione - Compito del giudice di merito - Riformulazione della regola di condotta in cassazione - Esclusione - Controllo di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di diritto - dovere di chiarimenti e informazione da parte dei magistrati.
Stato
decisa il 2001-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543248-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

L'articolo 18 del R.D.L. n.511 del 1946, in materia di illecito disciplinare dei magistrati, non contiene un catalogo di ipotesi tipiche e tassative bensì clausole generali, attribuendo la norma al giudice di merito il compito di individuare le condotte sanzionabili; il giudice di legittimità non può sostituirsi a questi riformulando o ridefinendo tali condotte e il controllo sulla sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta è limitato alla verifica, da effettuarsi soprattutto attraverso la motivazione, sulla ragionevolezza della sussunzione del fatto (nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che - affermato il diritto - dovere dei magistrati di fornire informazioni per evitare distorsioni ed equivoci sul loro operato, coi limiti del rispetto dell'altrui reputazione e della considerazione che le istituzioni devono godere nell'opinione pubblica - aveva con motivazione adeguata escluso che integrasse illecito disciplinare l'aver reso, su disposizione del capo dell'ufficio, un'intervista a un giornale straniero per difendere l'ufficio da gravissime e reiterate denigrazioni e falsificazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)