Sez. L, Sentenza n. 434 del 18/01/1999 (Rv. 522376 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Norme elastiche (clausole generali) - Giudizi di valore inerenti alla loro applicazione - Integrazione giuridica della norma - Configurabilità - Conformità ai principi del'ordinamento e agli "standard" della realtà sociale e della civiltà del lavoro - Necessità - Sindacabilità in cassazione - Sussistenza - Qualificazione di violazione disciplinare del lavoratore nell'ambito della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - Inclusione - Fattispecie relativa a evidente lesione degli interessi del datore di lavoro e a decisione "nel merito" da parte della S.C..
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
I giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme "elastiche" che indichino solo parametri generali presuppongono da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico - sociale. Ne consegue la censurabilità in cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimità) e quegli "standard" valutativi esistenti nella realtà sociale - riassumibili nella nozione di civiltà del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato - che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente; in particolare, in tale quadro, la Cassazione può censurare la sussunzione di un determinato comportamento del lavoratore nell'ambito del giustificato motivo, invece che della giusta causa di licenziamento, in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro. (Nella specie un ingegnere dipendente di un ente pubblico economico, con abuso della sua posizione funzionale e in violazione di precise prescrizioni contrattuali, aveva curato la contabilità di un'impresa appaltatrice, ricevendone compensi e pretendendone altri con minacce di ulteriori controlli; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto più congruo il licenziamento per giustificato motivo - rispetto a quello per giusta causa intimato dal datore di lavoro, -, e decidendo nel merito ha rigettato integralmente la domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)