Sez. 5 - , Ordinanza n. 23246 del 27/09/2018 (Rv. 650737 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Determinazione del valore doganale - Criteri di cui agli artt. 28-30 del codice doganale comunitario - Modalità applicative.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, il valore in dogana coincide di norma con quello di transazione ossia al prezzo effettivamente pagato o da pagare, ai sensi dell'art. 29, Regolamento comunitario n. 2913 del 1992. Qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul valore dichiarato, per potersi discostare da questo, devono chiedere informazioni supplementari e sollecitare il contradditorio con l'interessato e, in mancanza dei necessari chiarimenti, devono ricorrere ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari ossia a quelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del medesimo codice doganale comunitario.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 28, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)