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Sez. 1, Sentenza n. 3513 del 10/06/1982 (Rv. 421490 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI CAUSA - INCIDENZA SULLA ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421490-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI CAUSA - INCIDENZA SULLA ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*

La legittimazione dell'assicuratore ad agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, a norma dell'art. 1916 cod. civ., in qualità di successore a titolo particolare nei diritti dello assicurato, insorge per effetto del pagamento dell'indennità dovuta, nonché della manifestazione a detto terzo della volontà di avvalersi della surrogazione. Peraltro, l'eventuale Mancanza di tale pagamento e di tale manifestazione di volontà, al momento della proposizione della domanda, non osta all'accoglimento della medesima, ove l'uno e l'altra sopravvengano in corso di causa, vertendosi in tema di condizione dell'Azione, la cui sussistenza va riscontrata con riferimento alla data della decisione. (V 3277/81, mass n 413854; (V 1869/80, mass n 405486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)