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Sez. L, Sentenza n. 8571 del 20/11/1987 (Rv. 456082 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PRESUPPOSTO - FUNZIONE - INDAGINI SULL'IMPUTABILITÀ O SULLA COLPA IN ORDINE ALL'OMISSIONE O AL RITARDO NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1987-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456082-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PRESUPPOSTO - FUNZIONE - INDAGINI SULL'IMPUTABILITÀ O SULLA COLPA IN ORDINE ALL'OMISSIONE O AL RITARDO NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - DIVIETO.*

L'Obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione od al ritardo nel pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'Obbligo suindicato. (Conf 4629/83, mass n 429509).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)