diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4100 del 08/04/1995 (Rv. 491706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 50 CCNL del 1976 per gli autoferrotranvieri in tema di mancata fornitura del così detto vestiario obbligatorio da parte dell'azienda datrice di lavoro e della conseguente domanda risarcitoria.
Stato
decisa il 1995-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, interpretando l'art. 50 lett. c) del c.c.n.l. del 1976 per gli autoferrotranvieri, concernente il cd. vestiario uniforme obbligatorio, che tale disposizione, nel gravare i lavoratori di una parte del costo dei capi di vestiario, avesse determinato convenzionalmente il valore economico attribuibile alla normale usura dell'abbigliamento utilizzato in mancanza della pattuita fornitura del vestiario predetto; con la conseguenza che l'inadempienza contrattuale dell'azione integrata da tale mancata fornitura legittimava una domanda risarcitoria dei lavoratori, l'accoglimento della quale, peraltro, presupponeva la dimostrazione - mancata nella specie - che i lavoratori stessi avessero in concreto subito un pregiudizio economico, e cioè un'usura dei propri abiti in misura superiore alla quota dell'esborso posto a loro carico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)