Sez. U, Sentenza n. 2754 del 27/06/1977 (Rv. 386406 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI TRASFERIRE LA PROPRIETA DI COSA DETERMINATA E DOMANDA RIVOLTA ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA SULLA COSA STESSA - DIVERSITA DI PETITUM E DI CAUSA PETENDI - PROPOSIZIONE DELL'UNA IN PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE DELL'ALTRA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI TRASFERIRE LA PROPRIETA DI COSA DETERMINATA E DOMANDA RIVOLTA ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA SULLA COSA STESSA - DIVERSITA DI PETITUM E DI CAUSA PETENDI - PROPOSIZIONE DELL'UNA IN PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE DELL'ALTRA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
La domanda di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento della proprieta di cosa determinata, e la domanda rivolta all'accertamento del diritto di proprieta, sulla cosa medesima, presentano diversita di petitum e di causa petendi, in quanto traggono fondamento da presupposti di fatto e di diritto distinti e contrastanti. Ne consegue che, nel giudizio instaurato con una di dette domande, la proposizione della altra configura introduzione di domanda nuova, come tale preclusa in grado di appello (art 345 cod proc civ). (V 172/73, mass n 361955; (V 2362/71, mass n 353267).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)