Sez. 3, Sentenza n. 8564 del 29/05/2012 (Rv. 622776 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda iniziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre - Qualificazione, in grado di appello, del contratto preliminare come patto di opzione - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Costituisce mutamento inammissibile della domanda invocare in primo grado l'esistenza d'un contratto preliminare e chiederne l'esecuzione in forma specifica, e qualificare, invece, in appello quel contratto non come preliminare, ma come patto di opzione e invocare l'accertamento dell'avvenuto trasferimento del bene per effetto dell'esercizio del relativo diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)