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Sez. U, Sentenza n. 13023 del 23/12/1997 (Rv. 511183 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto di lavoro parasubordinato - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511183-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il rapporto tra Unità Sanitarie Locali e i medici convenzionati dà vita ad un rapporto di lavoro c.d. parasubordinato e non di pubblico impiego. Spetta dunque al giudice civile, con riferimento all'art. 2043, stabilire se la situazione dedotta in giudizio da una medico convenzionato valga a qualificare il pregiudizio come ingiusto e a far ritenere sussistente in concreto il diritto vantato (nella specie trattavasi di richiesta di risarcimento del danno per essere stata annullata, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, una graduatoria che aveva escluso il richiedente dalla copertura di una sede vacante).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)