Sez. 1, Sentenza n. 4489 del 23/08/1985 (Rv. 441951 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELL'IMPRESA DESIGNATA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELL'IMPRESA DESIGNATA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratrice la legittimazione passiva, con riguardo alla Azione risarcitoria del danneggiato, spetta unicamente alla impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del fondo di garanzia, secondo la disciplina degli artt. 19 e segg. della legge 24 dicembre 1969 n. 990, mentre resta in proposito irrilevante che il Commissario liquidatore litisconsorte necessario in quel giudizio, sia autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977 n. 39), alla liquidazione delle pendenze anche per conto di detto fondo di garanzia, dato che tale autorizzazione non interferisce sulla qualità di quell'impresa designata di unico soggetto obbligato al versamento di quanto dovuto al danneggiato (salvo restando il definitivo riversarsi dell'Onere del risarcimento sul fondo di garanzia). (V 5220/84; (V 5315/83, mass n 430227; (V 825/82, mass n 418641).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)