Sez. U, Sentenza n. 825 del 10/02/1982 (Rv. 418641 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDICATO DI CONDANNA AL RISARCIMENTO FORMATOSI A CARICO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE IN BONIS - SOPRAVVENIENZA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA PREDETTA IMPRESA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO SUDDETTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA DELLA IMPRESA DESIGNATA A NORMA DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - DIRITTO DI TALE IMPRESA AD INSINUARE LE SOMME SBORSATE AL PASSIVO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - MODIFICAZIONE DI TALE DISCIPLINA PER EFFETTO DELLO JUS SUPERVENIENS COSTITUITO DAL DL N. 857 DEL 1976 - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDICATO DI CONDANNA AL RISARCIMENTO FORMATOSI A CARICO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE IN BONIS - SOPRAVVENIENZA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA PREDETTA IMPRESA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO SUDDETTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA DELLA IMPRESA DESIGNATA A NORMA DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - DIRITTO DI TALE IMPRESA AD INSINUARE LE SOMME SBORSATE AL PASSIVO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - MODIFICAZIONE DI TALE DISCIPLINA PER EFFETTO DELLO JUS SUPERVENIENS COSTITUITO DAL DL N. 857 DEL 1976 - ESCLUSIONE.*
Ai sensi degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna al risarcimento del danno, formatosi a carico dell'impresa assicuratrice "in bonis", può essere posto in esecuzione dal danneggiato, ove sopravvenga la liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratrice medesima, esclusivamente nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art. 20 di detta legge (e nei limiti fissati dal successivo art. 21), la quale, per le somme erogate, ha diritto di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale, avvalendosi dell'autorità che quel giudicato, sotto il limitato profilo dell'accertamento del credito del danneggiato, spiega anche nei confronti della liquidazione. Tale disciplina non subisce deroghe a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), il cui art. 9, nel contemplare la possibilità di autorizzazione del Commissario liquidatore alla definizione di pendenze anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, non interferisce sulla individuazione della suddetta impresa designata, quale unico soggetto passivamente legittimato alla pretesa del danneggiato.*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)