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Sez. 1, Sentenza n. 188 del 21/01/1985 (Rv. 438409 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI - MANCANZA DI SPECIFICA ELENCAZIONE DELLE VICENDE PROCESSUALI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438409-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI - MANCANZA DI SPECIFICA ELENCAZIONE DELLE VICENDE PROCESSUALI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 25 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla nuova disciplina del contenzioso tributario, il quale dispone che il ricorso alla commissione centrale deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi d'impugnazione", non impone rigidi moduli formali, ma va inteso, quale espressione di un principio generale comune a tutti i mezzi d'impugnazione, nel senso che il ricorso medesimo deve fornire gli elementi necessari per identificare, con sufficiente chiarezza, la decisione impugnata e l'ambito del giudizio d'impugnazione. Ne consegue che la Mancanza di una specifica elencazione delle vicende processuali non determina l'inammissibilità del suddetto ricorso, qualora l'atto contenga comunque tutti i dati idonei a soddisfare l'indicata esigenza.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)