Sez. L, Sentenza n. 3060 del 21/06/1978 (Rv. 392507 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - MINORILE - DIPENDENTI DALLE AZIENDE TELEFONICHE - CLAUSOLE DEL RELATIVO CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDENTI DISCRIMINAZIONI SALARIALI BASATE SULLA SOLA ETA DEL LAVORATORE E NEGANTI IL DIRITTO ALLO SCATTO BIENNALE DI ANZIANITA AI LAVORATORI INFRAVENTUNENNI (O INFRADICIANNOVENNI DALL'1 GENNAIO 1963) - NULLITA.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - MINORILE - DIPENDENTI DALLE AZIENDE TELEFONICHE - CLAUSOLE DEL RELATIVO CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDENTI DISCRIMINAZIONI SALARIALI BASATE SULLA SOLA ETA DEL LAVORATORE E NEGANTI IL DIRITTO ALLO SCATTO BIENNALE DI ANZIANITA AI LAVORATORI INFRAVENTUNENNI (O INFRADICIANNOVENNI DALL'1 GENNAIO 1963) - NULLITA.*
Sono nulle, per violazione dell'art 37 terzo comma Costituzione, che garantisce ai minori a parita di lavoro il diritto alla parita di retribuzione, non solo le clausole del CCNL del settore dei dipendenti dalle aziende telefoniche che prevedono discriminazioni salariali soltanto sulla base dell'eta del lavoratore, ma anche le clausole che negano il diritto allo scatto biennale di anzianita ai lavoratori che non hanno raggiunto il ventunesimo anno di eta (dall'1 gennaio 1963 il diciannovesimo anno), dal momento che si tratta di clausole non giustificate da situazioni obiettive di differenziazione dovute all'eta, ma di una differenza retributiva dipendente esclusivamente dall'eta, in se e per se considerata, con una ingiustificata sperequazione di trattamento dei lavoratori giovani. (V 4177/76, mass nn 382855, 382854 e 382853).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)