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Sez. L, Sentenza n. 6509 del 30/11/1982 (Rv. 424137 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - MINORILE - LIMITE DI ETÀ EX ART. 37 COST. - RIFERIMENTO AL LIMITE FISSATO DALLA LEGGE PER L'ACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI AGIRE GENERALE - NECESSITÀ - RIFERIMENTO AL LIMITE FISSATO DA DISPOSIZIONI SPECIALI QUALI L'ABROGATO ART. 3 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424137-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - MINORILE - LIMITE DI ETÀ EX ART. 37 COST. - RIFERIMENTO AL LIMITE FISSATO DALLA LEGGE PER L'ACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI AGIRE GENERALE - NECESSITÀ - RIFERIMENTO AL LIMITE FISSATO DA DISPOSIZIONI SPECIALI QUALI L'ABROGATO ART. 3 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Fino alla legge 8 marzo 1975 n. 39 (che ha sostituito l'art. 2 e abrogato l'art. 3 del codice civile), il terzo comma dell'art. 37 della Costituzione, nell'apprestare specifica tutela al lavoro dei minori, intendeva per tali i soggetti compresi fra i quindici ed i ventuno anni, essendo quest'ultimo il limite fissato dal legislatore ordinario per il raggiungimento della maggiore età. A questa conclusione non è di ostacolo il fatto che l'art. 3 cod. civ. già attribuiva al minore ultradiciottenne la piena capacità di agire in materia di lavoro, giacché tale capacità non era di per sè idonea ad evitare che, a causa di ben note e persistenti ragioni economici-sociali, il lavoro di un giovane qualitativamente e quantitativamente produttivo come quello di un adulto, fosse retribuito in misura inferiore e, quindi, non eliminava le ragioni di tutela per le quali era stata dettata la citata norma costituzionale, anche per quanto attiene alla parità retributiva rispetto agli adulti. In conseguenza, sono nulle, per violazione del suddetto principio di parità, non solo le clausole della contrattazione collettiva che prevedono discriminazioni salariali soltanto sulla base dell'età del lavoratore, ma anche le clausole che negano lo scatto biennale ai lavoratori che non hanno raggiunto il ventunesimo anno di età. (Conf 3955/81 mass n 414609, sulla prima parte; (Conf 2470/80, mass n 406200 sulla prima parte; (Conf 3060/78, mass n 392506; sulla prima parte); (Conf 3955/818 mass n 414608, sulla seconda parte; (Conf 5678/80, mass n 409525, sulla seconda parte; (Conf 2470/80, mass n 406201, sulla seconda parte; (Conf 3060/78, mass n 392507, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 08/03/1975 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)