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Sez. 6, Sentenza n. 44358 del 10/10/2024 Ud. (dep. 04/12/2024) Rv. 287309-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Concessione del beneficio con riferimento a fatti unificati sotto il vincolo della continuazione - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287309-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel caso di unificazione di più fatti sotto il vincolo della continuazione, è tenuto a motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni oggettive, da rapportare all'entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna, e soggettive, implicanti un giudizio prognostico di non recidiva in relazione a tutti i reati unificati, richieste ai fini della concessione del beneficio. (Vedi: Sez. 1, n. 8865 del 1992, Rv. 191628-01)

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)