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Sez. 6, Sentenza n. 1264 del 13/12/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167725 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA GLOBALE RIPORTATA NEL DISPOSITIVO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167725-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA GLOBALE RIPORTATA NEL DISPOSITIVO - LEGITTIMITÀ.*

Non viola il principio della reformatio in pejus il giudice dello appello che, in assenza di impugnazione del PM, resti nei limiti della sentenza di primo grado procedendo, all'interno di essi, a rivalutazioni e nuovi calcoli, dato che il principio della reformatio in pejus riguarda la pena globalmente intesa e riportata nel dispositivo. (Conf mass n 157693 e cit. Ivi; (Conf mass n 154720 e cit. Ivi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)