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Sez. L, Sentenza n. 7306 del 25/07/1998 (Rv. 517483 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) | Efficacia di rinuncia o transazione - Condizioni - Consapevolezza dell'esistenza dei diritti determinati o determinabili - Volontà abdicativa o transattiva - Necessità - Accertamento al riguardo - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a dichiarazione liberatoria relativa a diritti già riconosciuti con sentenza.
Stato
decisa il 1998-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517483-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE)

Le quietanze a saldo sottoscritte dal lavoratore possono, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2113 cod. civ., assumere, secondo i casi, il valore di rinuncia o di transazione, qualora risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che esse siano state rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi, restando tale accertamento riservato al giudice del merito con un apprezzamento di fatto come tale censurabile, in sede di legittimità, nella sola ipotesi di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto efficace la "dichiarazione liberatoria" rilasciata dal lavoratore, in occasione del pagamento ricevuto, in riferimento alle ulteriori spettanze risultanti da una sentenza definitiva di condanna e fatte valere in una procedura di concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)