Sez. L, Sentenza n. 7019 del 20/12/1982 (Rv. 424680 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTE A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIE O TRANSAZIONI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTE A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIE O TRANSAZIONI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Le quietanze a saldo sottoscritte dal lavoratore possono - ai sensi ed agli effetti dell'art. 2113 cod. civ. - assumere, secondo i casi, il valore di rinuncia o di transazione, qualora risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che esse siano state rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito si risolve in un apprezzamento di fatto, che, peraltro, è censurabile, in Sede di legittimità, nel caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione. (V 4274/80, mass n 408136; (V 2089/80, mass n 405735; (V 1792/80, mass n 405404).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)