Sez. 3, Sentenza n. 19998 del 30/09/2011 (Rv. 619873 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | C.d. accordo conservativo - Funzione - Determinazione del "quantum" del danno complessivamente indennizzabile - Perizia contrattuale - Differenze - Rilevanza ai fini del decorso della prescrizione - Configurabilità - Conseguenze - Normale inizio del decorso della prescrizione dalla conclusione delle operazioni peritali - Eventuale contestazione dell'operatività della garanzia - Inizio del decorso della prescrizione dal verificarsi del fatto - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione contro i danni, quando, in virtù di espressa convenzione, le parti stabiliscono che si possa procedere al cd. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione, ma ha solo la funzione di fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il "quantum" del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato all'indennizzo. Quando, invece, le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre, di regola, dal momento della conclusione di tale procedura, salvo che l'assicuratore abbia espressamente contestato l'operatività della garanzia, decorrendo in tal caso la prescrizione dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)