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Sez. 3, Sentenza n. 194 del 10/01/2003 (Rv. 559567 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurato - Indennizzo - Diritto - Danno - Quantificazione a mezzo perizia contrattuale - Rilevanza ai fini del decorso della prescrizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559567-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

In tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto una procedura arbitrale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura, salvo che l'assicuratore abbia contestato l'operatività della garanzia; infatti, poiché in caso di affidamento ai periti della quantificazione del danno la prestazione, non ancora determinata nel "quantum", non è esigibile, e poiché la richiesta di indennità deve essere proposta unitariamente, e cioè solo a seguito dell'avvenuta quantificazione, dal momento che la scissione dell' "an" dal "quantum" non garantisce una effettiva tutela dei diritti dell'assicurato, il diritto all'indennità non può essere esercitato finché l'iter delle operazioni peritali non sia concluso (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la previsione, nelle condizioni di polizza, di una perizia contrattuale, non avesse alcun rilievo ai fini del decorso del termine della prescrizione del diritto all'indennità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)