Sez. 2, Sentenza n. 12349 del 29/11/1995 (Rv. 494872 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Compenso professionale - Limitazioni originaria o successiva dell'incarico - Maggiorazione di un quarto degli onorari ex art. 18 della tariffa - Spettanza al professionista anche nel caso di incarico per la realizzazione di un'opera pubblica.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di compenso professionale degli ingegneri e degli architetti, la maggiorazione di un quarto degli onorari, spettante per le prestazioni professionali effettivamente svolte in caso di limitazione - originaria o successiva - dell'incarico rispetto alla completa realizzazione dell'opera, prevista dall'art. 18 della tariffa allegata alla legge n. 143 del 1949, compete anche nel caso in cui le prestazioni del professionista si riferiscano alla realizzazione di un'opera pubblica (nella specie, ristrutturazione ed ampliamento del padiglione di un ospedale), non prevedendo l'indicata norma alcuna deroga rispetto agli incarichi professionali relativi ad opere pubbliche e non essendo di ostacolo a tale interpretazione l'art. 285 della legge comunale e provinciale di cui al R.D. n. 383 del 1934, che, nello stabilire che l'incarico di compilare un progetto relativo ad un'opera pubblica non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera medesima, non esclude, comunque, l'interesse del medesimo alla continuazione ed al completamento dei lavori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)