Sez. 1, Sentenza n. 1544 del 11/02/1995 (Rv. 490392 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Ufficiale giudiziario - Notificazione a mezzo posta al di fuori del mandamento dell'ufficio di appartenenza - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
La legge 20 novembre 1982 n. 890 ha attribuito all'ufficiale giudiziario la facoltà di ricorrere, in genere, alla notificazione degli atti a mezzo posta, senza nulla immutare quanto alla competenza territoriale. Conseguentemente l'ufficiale giudiziario, a norma degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, è tuttora incompetente (con riferimento agli atti giudiziali) per le notificazioni da eseguirsi al di fuori del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, anche in ipotesi di ricorso alla notifica a mezzo posta, eccettuata, in quest'ultimo caso, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie di detta sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)